STATUTO
Articolo
1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita
l’Associazione denominata “Colori del
Levante Fiorentino”, quale
libera associazione senza scopo di lucro ed apolitica.
Articolo
2 - SEDE
La sede legale è presso il domicilio del Socio che assume la carica di
Presidente, pertanto varia in funzione del variare del Presidente.
Articolo
3 - DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 - SCOPO
DELL’ ASSOCIAZIONE
L’Associazione
ha per scopo, senza alcuna finalità di lucro, la promozione, la pratica, lo
sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali e indirettamente la valorizzazione del
proprio territorio.
Tra le attività culturali saranno prioritarie, ma non necessariamente
esclusive, le attività artistiche, in particolar modo quelle legate alle
arti figurative, con speciale attenzione e privilegio per la pittura.
L'Associazione
promuove, patrocina, partecipa ed organizza qualsiasi evento od attività
atta a perseguire i suoi scopi societari, quali ad esempio mostre,
manifestazioni, corsi, concorsi, pubblicazioni, incontri ed interscambi.
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria,
necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque,
direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Per il raggiungimento di
dette finalità l’associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente
pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o
associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. L’associazione potrà inoltre ricevere
contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati,
offrendo la
propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la
propria attività. L’Associazione potrà chiedere alle autorità competenti,
qualora si verifichino i presupposti di legge, il riconoscimento
della personalità giuridica.
Articolo
5 - SOCI
L’associazione è costituita da tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali.
I soci dell’associazione sono distinti in:
a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci benefattori; d) soci onorari.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari quelle persone che ne fanno richiesta al Consiglio
Direttivo e, una volta ammessi, versano la quota associativa stabilita.
I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Sono soci onorari coloro che hanno reso servigi rimarchevoli e/o hanno
contribuito concretamente alla realizzazione delle finalità
dell’Associazione, costituito privilegi a suo favore o alla diffusione della
sua notorietà.
Sono soci benefattori coloro che hanno conferito beni o apporti finanziari o
comunque benefici economici all’Associazione.
Sia i soci onorari che i benefattori sono nominati dal Consiglio Direttivo,
essi, a differenza dei soci fondatori e dei soci ordinari, non sono
obbligati al versamento della quota sociale.
Tutti i soci hanno
diritto di voto.
Tutti i soci
possono partecipare alla vita associativa senza limitazioni temporali.
I soci potranno operare per conto dell’associazione ma sempre tramite
mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo
6 - QUALIFICHE SOCI E SEZIONI
Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche
che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell’associazione.
I soci che svolgono attività artistica possono, dopo autorizzazione del
Consiglio Direttivo, fregiarsi del titolo, se pittori, di “Pittore dei
Colori del Levante Fiorentino”, o, in breve, “Pittore del Levante
Fiorentino”. Lo stesso dicasi per i soci eventualmente dediti ad altre
attività artistiche (es. “Fotografo dei/del…” etc.).
Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire delle sezioni o “botteghe”,
in relazione alle diverse attività svolte dai soci; ad esempio la “bottega
di pittura”.
Articolo
7 - AMMISSIONE SOCI
Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo
e versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sull’ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza
di almeno 2/3 dei componenti.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di
motivazioni.
Articolo
8 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a)
per decesso;
b)
per dimissioni, che devono essere
comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo:
c)
per esclusione, che può avvenire per
mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi
dall’eventuale sollecito; per comportamento contrastante con gli scopi
dell’associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari; per
aver commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio
dell’associazione. Tale esclusione deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Articolo
9 - RIMBORSO QUOTA
Il socio non ha diritto al rimborso della quota pagata, neppure se recedente
o escluso. La quota è intrasmissibile.
Articolo
10 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
a.
l’ Assemblea dei soci
b.
il Consiglio Direttivo
c.
il Collegio dei Revisori (eventuale)
Articolo
11 - ASSEMBLEA
L’assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata almeno
una volta l’anno dal Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea è fatta mediante avviso da spedire a tutti i
soci per posta ordinaria o per posta elettronica o mediante la pubblicazione
sul sito internet dell’Associazione almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Le assemblee deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Articolo
12 - POTERI DI VOTO E DELEGHE
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto
tra i soci e con un massimo di uno per socio. Ogni socio ha diritto ad un
singolo voto.
Articolo
13 - DELIBERE ASSEMBLEARI
Le deliberazioni prese con l’ osservanza delle norme dello statuto e della
legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso
dei singoli soci.
Articolo
14 - VERBALI ASSEMBLEA
L’assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario: il
verbale dell’assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.
Articolo
15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della medesima.
Il Consiglio Direttivo:
a)
predispone il programma di attività e ne
cura l’attuazione;
b)
ratifica gli atti adottati dal Presidente
o dal Vice Presidente in casi di urgenza o evidente necessità;
c)
elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
d)
predispone il Bilancio consuntivo ed il
Bilancio preventivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, con una relazione sull’attività svolta e le operazioni compiute.
e)
Prende tutte le deliberazioni che non
siano riservate alla competenza di altri organi.
La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all’assemblea ordinaria
dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9
membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili.
Il Consiglio può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o
autorizzare o negoziare predeterminati atti o categorie di atti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a
terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; egli sovrintende
all’andamento dell’associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio. In
caso di suo impedimento, assenza anche momentanea o dimissioni, la firma e
la rappresentanza legale spettano con firma libera al Vice Presidente, senza
ulteriori formalità.
Il Vice Presidente ha l’incarico di coadiuvare il Presidente
nell’espletamento dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o di
impedimento, senza la necessità che il Consiglio provveda ad alcun atto. Di
fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova
dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Segretario tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea, l’archivio, tiene il protocollo, il libro dei
Soci e si occupa della corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere
del Consiglio Direttivo, tiene il Registro di cassa, riscuote le entrate,
esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo),
può gestire conti correnti e libretti di deposito.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario. Il Presidente
Onorario dura in carica a tempo indeterminato e viene scelto fra le persone
che meglio rappresentano gli scopi dell’associazione. Egli è invitato alle
riunioni del Consiglio Direttivo e può dare suggerimenti e formulare
proposte.
Articolo
16 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE
L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale
composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica. Tale rendiconto
verrà posto all’ approvazione dell’assemblea degli associati. I bilanci e i
rendiconti verranno messi a disposizione e forniti ai soci su richiesta, per
i 15 giorni consecutivi precedenti l’assemblea convocata per l’approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio e del
rendiconto approvato.
Articolo
17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO
Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà
essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
Articolo
18 - COLLEGIO REVISORI
L’assemblea dei soci qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un
collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio
Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e
sull’amministrazione dell’associazione.
Articolo
19 - PATRIMONIO ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito da fondo di dotazione
iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; dai
contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione
nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque elargito; da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenza di bilancio; dai beni
mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione. Le entrate
dell’ Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati; contributi; entrate derivanti da prestazioni di
servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali; entrate derivanti da
iniziative di promozione sociale. All’ Associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati
nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’ Associazione stessa,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo
20 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’ assemblea con le
maggioranze previste dall’art. 11 del presente statuto, l’assemblea
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il
patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non
commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo
21 – RINVIO A LEGGI
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in
materia.