Colori del Levante Fiorentino

PITTORI                ARTE                                                       TUSCAN PAINTERS               ART WORKSHOPS                   LOVE ART LIVE ART LEARN ART                               

 

 

Statuto

del

7/2/09 (FI 1821/3 12/2/09)

e 10/12/09 (FI 11058 18/12/09)

 

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “Colori del Levante Fiorentino”, quale libera associazione senza scopo di lucro ed apolitica.

Articolo 2 - SEDE

La sede legale è presso il domicilio del Socio che assume la carica di Presidente, pertanto varia in funzione del variare del Presidente.

Articolo 3 - DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - SCOPO DELL’ ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha per scopo, senza alcuna finalità di lucro, la promozione, la pratica, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali e indirettamente la valorizzazione del proprio territorio. Tra le attività culturali saranno prioritarie, ma non necessariamente esclusive, le attività artistiche, in particolar modo quelle legate alle arti figurative, con speciale attenzione e privilegio per la pittura.

L'Associazione promuove, patrocina, partecipa ed organizza qualsiasi evento od attività atta a perseguire i suoi scopi societari, quali ad esempio mostre, manifestazioni, corsi, concorsi, pubblicazioni, incontri ed interscambi. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L’Associazione potrà chiedere alle autorità competenti, qualora si verifichino i presupposti di legge, il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 5 - SOCI

L’associazione è costituita da tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci dell’associazione sono distinti in:

a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci benefattori; d) soci onorari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

Sono soci ordinari quelle persone che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo e, una volta ammessi,  versano la quota associativa stabilita.

I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono soci onorari coloro che hanno reso servigi rimarchevoli e/o hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, costituito privilegi a suo favore o alla diffusione della sua notorietà.

Sono soci benefattori coloro che hanno conferito beni o apporti finanziari o comunque benefici economici all’Associazione.

Sia i soci onorari che i benefattori sono nominati dal Consiglio Direttivo, essi, a differenza dei soci fondatori e dei soci ordinari, non sono obbligati al versamento della quota sociale.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Tutti i soci possono partecipare alla vita associativa senza limitazioni temporali.

I soci potranno operare per conto dell’associazione ma sempre tramite mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - QUALIFICHE SOCI E SEZIONI

Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell’associazione.

I soci che svolgono attività artistica possono, dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo, fregiarsi del titolo, se pittori, di “Pittore dei Colori del Levante Fiorentino”, o, in breve, “Pittore del Levante Fiorentino”. Lo stesso dicasi per i soci eventualmente dediti ad altre attività artistiche (es. “Fotografo dei/del…” etc.).

Il Consiglio Direttivo può decidere di istituire delle sezioni o “botteghe”, in relazione alle diverse attività svolte dai soci; ad esempio la “bottega di pittura”.

 

Articolo 7 - AMMISSIONE SOCI

Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo. Sull’ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a)                 per decesso;

b)                 per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo:

c)                 per esclusione, che può avvenire per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito; per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari; per aver commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione. Tale esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - RIMBORSO QUOTA

Il socio non ha diritto al rimborso della quota pagata, neppure se recedente o escluso. La quota è intrasmissibile.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

a.                 l’ Assemblea dei soci

b.                 il Consiglio Direttivo

c.                 il Collegio dei Revisori (eventuale)

Articolo 11 - ASSEMBLEA

L’assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’assemblea è fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci per posta ordinaria o per posta elettronica o mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Le assemblee deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 12 - POTERI DI VOTO E DELEGHE

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra i soci e con un massimo di uno per socio. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

Articolo 13 - DELIBERE ASSEMBLEARI

Le deliberazioni prese con l’ osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Articolo 14 - VERBALI  ASSEMBLEA

L’assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario: il verbale dell’assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

Il Consiglio Direttivo:

a)                 predispone il programma di attività e ne cura l’attuazione;

b)                 ratifica gli atti adottati dal Presidente o dal Vice Presidente in casi di urgenza o evidente necessità;

c)                 elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

d)                 predispone il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, con una relazione sull’attività svolta e le operazioni compiute.

e)                 Prende tutte le deliberazioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all’assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o autorizzare o negoziare predeterminati atti o categorie di atti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; egli sovrintende all’andamento dell’associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio. In caso di suo impedimento, assenza anche momentanea o dimissioni, la firma e la rappresentanza legale spettano con firma libera al Vice Presidente, senza ulteriori formalità.

Il Vice Presidente ha l’incarico di coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, senza la necessità che il Consiglio provveda ad alcun atto. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, l’archivio, tiene il protocollo, il libro dei Soci e si occupa della corrispondenza ordinaria.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene il Registro di cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), può gestire conti correnti e libretti di deposito.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato e viene scelto fra le persone che meglio rappresentano gli scopi dell’associazione. Egli è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può dare suggerimenti e formulare proposte.

Articolo 16 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE

L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo ha  l’obbligo di redigere il rendiconto annuale composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica. Tale rendiconto verrà posto all’ approvazione dell’assemblea degli associati. I bilanci e i rendiconti verranno messi a disposizione e forniti ai soci su richiesta, per i 15 giorni consecutivi precedenti l’assemblea convocata per l’approvazione.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio e del rendiconto approvato.

Articolo 17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Articolo 18 - COLLEGIO REVISORI

L’assemblea dei soci qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull’amministrazione dell’associazione.

Articolo 19 - PATRIMONIO ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito da fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque elargito; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenza di bilancio; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione. Le entrate dell’ Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi; entrate derivanti da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali; entrate derivanti da iniziative di promozione sociale. All’ Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’ assemblea con le maggioranze previste dall’art. 11 del presente statuto, l’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 – RINVIO A LEGGI

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

 

 

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